Art. 2.

      1. All'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
      2. All'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, dopo le parole: «Le guardie forestali» sono inserite le seguenti: «dello Stato e gli agenti dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».